Percorsi abilitanti insegnanti 30 CFU per insegnanti
Iscrizioni ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023
Sono aperte le iscrizioni, per l’anno accademico 2023/2024, ai percorsi di formazione inziale dei docenti ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023 per le seguenti classi di concorso:
I percorsi per l’acquisizione dei 30 CFU di cui al comma 1 saranno svolti secondo le modalità di cui all’articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ad esclusione della prova finale.
I percorsi di cui al primo comma sono corsi universitari a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l’iscrizione a corsi universitari che richiedano anch’essi frequenza obbligatoria.
Requisiti
- Possono iscriversi coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
- Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato in ogni caso solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento.
- I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite i modelli allegati alla domanda d’iscrizione, costituendone parte integrante.
- Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.
- L’Università può adottare in qualsiasi fase della procedura provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultino validi alla loro verifica.
Offerta formativa 2023-2024
Ai sensi del D. L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022, che ha modificato il D.L. n. 59/2017 (testo aggiornato): il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2023, ha definito i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023, le Università e le Istituzioni AFAM possono erogare, negli Anni Accademici 2023-24 e 2024-25, percorsi formativi di 60, 30 e 36 CFU di cui agli Allegati dello stesso DPCM e alle note in materia del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il DPCM già citato e la nota del MUR “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/24 – Segue nota prot. n. 19087 del 17 ottobre 2023” prevedono l’attivazione, nell’ Anno Accademico 2023-24, di n. 3 percorsi formativi, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del DPCM in oggetto, che possono essere svolti con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% dell’offerta formativa, escluse le attività di tirocinio e di laboratorio, come da “Linee Guida” dell’ANVUR del 26 settembre 2023.
Percorso formativo di 30 CFU (di cui all’Allegato n. 2)
E’ rivolto:
- ai vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 59 del 2017;
- ai candidati, di cui all’art. 2-ter, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2017, che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Percorso formativo di 30 CFU (di cui all’Allegato n. 3)
E’ rivolto:
- alle laureate e ai laureati universitari e alle diplomate e ai diplomati AFAM in possesso del titolo di studio necessario, con riferimento allo specifico percorso abilitante, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024;
- alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello AFAM o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma accademico a ciclo unico, che conseguano la laurea o il diploma entro la data che verrà a breve indicata dal Ministero (che inizialmente era quella del 28 febbraio 2024 – ma che è una data già superata), quale requisito per partecipare al concorso che il MIM prevede di bandire nell’estate (o subito prima) del 2024.